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STATUTO DELLA “COMPAGNIA DEI ROMEI DI SAN MICHELE ARCANGELO”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

E’ costituita l’Associazione denominata “COMPAGNIA DEI ROMEI DI SAN MICHELE ARCANGELO”, in seguito indicata semplicemente come “Compagnia” e nella corrispondenza e negli atti non ufficiali potrà essere indicata soltanto come “COMPAGNIA DEI ROMEI”. A norma del CAN 215 e 299 del Codice di Diritto Canonico è un’Associazione Privata di Fedeli.

Art. 2

La Compagnia ha sede legale attualmente a Terni, Piazza Duomo 11, presso la Curia Vescovile di Terni, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3

La Compagnia non ha fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore dei soci confratelli e di terzi. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Compagnia, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

La Compagnia persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che nell’ispirazione cristiana, ha per fine la promozione di opere di carità fraterna. A tal fine vuole costituire punto di riferimento, per tute le iniziative attinenti ai pellegrinaggi e per i pellegrini che intendano percorrere, “Devotionis Causa”, i cammini di pellegrinaggio, vivendo e facendo vivere il senso profondo del pellegrinaggio secondo la tradizione della Chiesa. La Compagnia, pertanto, agirà nel pieno rispetto del magistero e delle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).Allo scopo di realizzare le finalità sociali la Compagnia si propone in particolare di:

a) organizzare e promuovere pellegrinaggi, in modo particolare i pellegrinaggi a piedi;b) approfondire le conoscenze religiose, storiche e culturali legate agli itinerari storici di pellegrinaggio e degli eventuali itinerari di recente costruzione;c) curare l’accoglienza dei pellegrini nel nostro territorio;d) provvedere a tracciare nuovi itinerari;e) realizzare ostelli, i cosiddetti “rifugi dei pellegrini”, ricorrendo all’opera di sensibilizzazione di Parrocchie, Comuni, Pro Loco, nella nostra diocesi, al fine di garantire una sufficiente ospitalità, nell’autentico spirito di accoglienza del pellegrino operato dalle antiche confraternite;f) istituire la “Credenziale del Pellegrino”, documento di viaggio e di certificazione del pellegrinaggio;g) promuovere ed organizzare convegni, incontri di studio e attività culturali inerenti i pellegrinaggi e il significato di pellegrinaggio;h) realizzare pubblicazioni sui pellegrinaggi effettuati dalla Compagnia e sui pellegrinaggi nel nostro territorio;i) promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per competenti operatori del settore, sia dal punto di vista religioso/culturale che dal punto di vista turistico/organizzativo;l) collaborare con altre associazioni e confraternite sia italiane che europee di pellegrinaggio, al fine di lavorare su progetti di valorizzazione delle vie tradizionali di pellegrinaggio, e nella eventuale costituzione di nuovi itinerari rispondenti a particolari esigenze religiose, storiche e culturali;m) fornire consulenze a soggetti sia pubblici che privati per iniziative inerenti agli itinerari di pellegrinaggio;n) fornire la propria disponibilità ad opere di solidarietà, con partecipazioni ad un volontariato attivo, in collaborazione con organizzazioni similari, sia nazionali che internazionali.

La Compagnia non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o a quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stese.

SOCI

Art. 5

La Compagnia si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci confratelli per il perseguimento dei fini istituzionali. La Compagnia può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci confratelli. La Compagnia può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

Art. 6

Possono far parte della Compagnia come soci confratelli le persone fisiche di maggiore età che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:a. condividere gli scopi e la finalità della Compagnia;b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 7

Tra i soci confratelli vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.Lo status di socio confratello, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.I nominativi dei soci confratelli sono annotati nel libro soci della Compagnia.Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Compagnia.

Art. 8

Per essere ammessi a socio confratello è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione, redatta su apposito modulo, con la commendatizia di un socio confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo, alla Compagnia con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.E’ compito del Consiglio Direttivo della Compagnia deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 9

I soci confratelli, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L’adesione alla Compagnia non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà dei soci confratelli aderenti alla Compagnia di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 10

Lo status di socio confratello si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci confratelli sono espulsi per i seguenti motivi:a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci confratelli che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d’ingresso;c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Compagnia ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità della Compagnia o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi della Compagnia sono:

a. L’Assemblea dei Soci confratelli;b. Il Consiglio Direttivo;c. Il Priore (Presidente);d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

L’elezione degli organi della Compagnia non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.Tutte le cariche associative della Compagnia sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo della Compagnia. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti i soci confratelli in regola con il pagamento della quota associativa. All’assemblea ordinaria dei soci confratelli spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi della Compagnia;c. approvare le linee generali del programma di attività della Compagnia;d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

e. deliberare sullo scioglimento della Compagnia;f. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Priore (Presidente) del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Priore (Presidente) lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci confratelli regolarmente iscritti o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 14

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei soci confratelli; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci confratelli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i trequarti dei soci confratelli; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci confratelli intervenuti.L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31.

Art. 15

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per cinque anni.I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Priore (Presidente), il Vice Priore (Vice Presidente), il Segretario e il Camerlengo (Tesoriere).Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Priore (Presidente) o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Priore (Presidente) o, in sua assenza, dal Vice Priore (Vicepresidente).Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogniprovvedimento riguardante il personale in genere;f. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Priore (Presidente) lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.Il Consiglio è presieduto dal Priore (Presidente), ed in sua assenza, dal Vice Priore (Vice Presidente).

Art. 20

Al Priore (Presidente) del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza della Compagnia e la firma sociale.Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Compagnia.In caso di assenza o di impedimento del Priore (Presidente) tutte le sue mansioni spettano al Vice Priore (Vicepresidente).Al Priore (Presidente) della Compagnia compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Priore (Presidente) riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Compagnia; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Priore (Presidente) può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.Il Priore (Presidente) convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Compagnia, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 21

Il Segretario cura l’attività amministrativa della Compagnia. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro dei soci confratelli) e cura la corrispondenza dell’associazione.Il Camerlengo (Tesoriere) tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti della Compagnia in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.Il Collegio dei Sindaci Revisori: – controlla l’amministrazione della Compagnia; – vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; – accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 23

Il fondo patrimoniale della Compagnia è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Compagnia;b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche della Compagnia sono costituite da:

d. dai contributi annuali e straordinari dei soci confratelli;e. dai contributi dei privati;f. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;g. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Compagnia;h. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;i. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;j. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci confratelli e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;k. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;l. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;m. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione alla Compagnia, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Compagnia tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci confratelli della Compagnia.I libri della Compagnia sono consultabili al socio confratello che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dalla Compagnia a spese del richiedente.

Art. 26

Il bilancio della Compagnia, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Compagnia, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 27

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Compagnia, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPPELLANO E RAPPORTI CON ALTRE CONFRATERNITE

Art. 28

Il Cappellano, nominato dall’Ordinario Diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Art. 29

La Compagnia si propone di mantenere vivi i rapporti con le altre realtà ecclesiali, innanzitutto della stessa parrocchia o paese o zona pastorale o città, e di promuoverli ulteriormente nello spirito di fraternità cristiana. La Compagnia aderisce alla Federazione delle Confraternite della Diocesi di Terni-Narni-Amelia.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 30

Lo scioglimento della Compagnia deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci confratelli, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei soci confratelli esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci confratelli avente per oggetto lo scioglimento della Compagnia deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci confratelli con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

Altresì la Compagnia si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano a norma del CAN 326 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 31

In caso di scioglimento o di estinzione della Compagnia l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Compagnia, ove permesso dando precedenza ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente finalità analoghe, indicato dall’Ordinario Diocesano, comunque, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti e le norme del Diritto Canonico.